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Studio Associato Renata SELLA &
Fausto GALLO |
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Fino al 31 dicembre 2012 è riconosciuta una detrazione IRPEF - IRES (da ripartire in 10 rate annuali per le spese sostenute nel 2012) nella misura del 55% delle seguenti spese:
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
Più specificatamente:
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
Sono ammessi all’agevolazione:
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato.
Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55%, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota Iva applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell’Iva diventa permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso). Il regime agevolato prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell’agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata; fino al 13 maggio 2011 tale indicazione era invece obbligatoria per usufruire della detrazione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e per la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagni, impianti di sicurezza, così come definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999) l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei predetti beni significativi. Analoga regola vale ai fini IVA anche nell'ambito della detrazione del 36%.
E' possibile detrarre dall'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. La detrazione è pari al 36% delle somme spese e spetta fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo importo va suddiviso fra tutti i soggetti, aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di 48.000 euro a condizione che la spesa raggiunga almeno detto importo). Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.NI EDILIZIE: La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, soci delle società semplici, imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Sono definiti familiari, ai fini fiscali, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se: è stato immesso nel possesso dell’immobile, esegue gli interventi a proprio carico ed è stato registrato il contratto. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. La detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico (detrazione Irpef del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici realizzati entro il 31 dicembre 2012). È altresì prevista una detrazione Irpef del 36% per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati. La detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. L’agevolazione spetta qualora la compravendita o l’assegnazione intervenga:
L’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di € 48.000. La detrazione si applica anche quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 380/2001.
ESEMPIO Prezzo di acquisto dell’abitazione: = 180.000 euro Costo forfetario di ristrutturazione (25% di 180.000 euro) = 45.000 euro Detrazione (36% di 45.000 euro) = 16.200 euro La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000 euro e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Esempio Supponiamo che il prezzo di acquisto dell’abitazione sia di 300.000 euro. Poiché il 25% di 300.000 euro (75.000) è superiore all’importo massimo di 48.000 euro, la detrazione dovrà essere calcolata su tale ultimo importo e sarà pari, quindi, a 17.280 euro (36% di 48.000).
Il limite di 48.000 euro deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione. La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:
Nella predetta ipotesi di acquisti di fabbricati ad uso abitativo ristrutturati, per fruire dell’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico.14
Infine, si segnala che dal 14 maggio 2011:
A disposizione per eventuali approfondimenti, porgo cordiali saluti. Fausto Gallo Belluno, 20 Marzo 2012
Studio Associato Renata SELLA &
Fausto GALLO 32100
Belluno,Via Giacomo Matteotti n.28
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