QB  Quaderni Bellunesi      Belluno in libreria

Tutte le novità librarie sulla provincia di Belluno

  
Home page | Quaderni Bellunesi | Terra Nostra |     Contatti |  Cerca 
           

 

Studio Associato Renata SELLA & Fausto GALLO
 
ragionieri commercialisti, revisori contabili 

 

Detrazioni di imposta 55% - 36%

 

DETRAZIONI 55%

In considerazione delle seguenti circostanze:

  • possibile aumento aliquote IVA del 10% e del 21% nel prossimo autunno;

  • riduzione, dal 1^ gennaio 2013, della detrazione del 55% al 36% (introdotta a regime nell'art. 16-bis del Testo Unico Imposte sui Redditi, unitamente alle altre detrazioni del 36%) che rimane solo ai fini IRPEF;

  • possibile limitazione delle detrazioni di imposta a partire dal  2013,

è consigliabile anticipare l'eventuale esecuzione degli interventi descritti di seguito.

Fino al 31 dicembre 2012 è riconosciuta una detrazione IRPEF - IRES (da ripartire in 10 rate annuali per le spese sostenute nel 2012) nella misura del 55% delle seguenti spese:

 

TIPO DI INTERVENTO

DETRAZIONE MASSIMA

riqualificazione energetica di edifici esistenti

100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)

involucro edifici (pareti, finestre, compresi

gli infissi, su edifici esistenti)

60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

installazione di pannelli solari

60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (comprese dal 2012 anche le spese per sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore)

30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

 

Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;

  • il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);

  • l’installazione di pannelli solari;

  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e degli scaldacqua dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Più specificatamente:

a) per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, enti non commerciali, esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2012;

b) per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori sono inerenti all’esercizio dell’attività commerciale, sono detraibili le spese imputabili nei vari periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2012. Non vale per queste fattispecie la condizione di aver effettuato il pagamento.

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta.

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari);

2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;

3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

Sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;

  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato.

 

Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55%, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota Iva applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell’Iva diventa permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso). Il regime agevolato prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.

Per usufruire dell’agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata; fino al 13 maggio 2011 tale indicazione era invece obbligatoria per usufruire della detrazione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e per la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagni, impianti di sicurezza, così come definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999) l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei predetti beni significativi. Analoga regola vale ai fini IVA anche nell'ambito della detrazione del 36%.

 

DETRAZIONI 36%

 

E' possibile detrarre dall'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

La detrazione è pari al 36% delle somme spese e spetta fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo importo va suddiviso fra tutti i soggetti, aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di 48.000 euro a condizione che la spesa raggiunga almeno detto importo).

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.NI EDILIZIE:

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, soci delle società semplici, imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Sono definiti familiari, ai fini fiscali, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se: è stato immesso nel possesso dell’immobile, esegue gli interventi a proprio carico ed è stato registrato il contratto.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

A. quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

B. quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali;

C. interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell’articolo 3 del Dpr 380/2001 e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione delle spese sostenute per questi interventi è stata introdotta dal decreto legge n. 201/2011;

D. interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

E. lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);

F. interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;

G. interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).

Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione del corrimano;

H. interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per "atti illeciti" si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio: furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;

I. interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne. Per detti interventi la detrazione è del 55% se eseguiti e bonificati (con eccezione delle imprese che non sono obbligate al pagamento della spesa entro il 31 dicembre del corrente anno, ma alla sola esecuzione) entro il 31 dicembre 2012.

 

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.

Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

La detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico (detrazione Irpef del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici realizzati entro il 31 dicembre 2012).

È altresì prevista una detrazione Irpef del 36% per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati. La detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

L’agevolazione spetta qualora la compravendita o l’assegnazione intervenga:

entro il 30 giugno 2012, se i lavori sono stati eseguiti tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011;

entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, se questi sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 2011.

L’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di € 48.000.

La detrazione si applica anche quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 380/2001.

 

ESEMPIO

Prezzo di acquisto dell’abitazione: = 180.000 euro

Costo forfetario di ristrutturazione (25% di 180.000 euro) = 45.000 euro

Detrazione (36% di 45.000 euro) = 16.200 euro

La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000 euro e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Esempio

Supponiamo che il prezzo di acquisto dell’abitazione sia di 300.000 euro. Poiché il 25% di 300.000 euro (75.000) è superiore all’importo massimo di 48.000 euro, la detrazione dovrà essere calcolata su tale ultimo importo e sarà pari, quindi, a 17.280 euro (36% di 48.000).

 

Il limite di 48.000 euro deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione.

La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:

l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro i termini sopra indicati;

l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio. L’agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante);

il termine "immobile" deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.

Nella predetta ipotesi di acquisti di fabbricati ad uso abitativo ristrutturati, per fruire dell’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico.14

 

Infine, si segnala che dal 14 maggio 2011:

  • non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata;

  • è stata eliminato l'obbligo di inviare, tramite raccomandata, la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia; in luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione, fermo restando l'obbligo di conservare la documentazione relativa alle autorizzazioni e alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori.

 

A disposizione per eventuali approfondimenti, porgo cordiali saluti.

Fausto Gallo

Belluno, 20 Marzo 2012

 

Studio Associato Renata SELLA & Fausto GALLO
 
ragionieri commercialisti, revisori contabili 

32100 Belluno,Via Giacomo Matteotti n.28
Partita IVA  01027580255
e-mail  faustogallo@sellaegallo.it   

 

 

 

 


QB 

Quaderni Bellunesi. Laboratorio di cultura e politica della provincia di Belluno

Realizzato con la collaborazione del Circolo Culturale "Antonio della Lucia"